Non è vero che una circolare del Ministero della Salute vieta le autopsie sui morti di Covid-19 - Facta
TOP

Non è vero che una circolare del Ministero della Salute vieta le autopsie sui morti di Covid-19

L’11 maggio la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni di una notizia, pubblicata alle 15:17 del 10 maggio dal sito Affari Italiani, dal titolo: «Coronavirus, le autopsie non vanno fatte. Ordine del Ministero della Salute». Nell’articolo si legge che il «bilancio sanitario devastante» dell’epidemia di Covid-19 in Italia sarebbe imputabile alla mancata pratica delle autopsie sui cadaveri: ciò avrebbe impedito di venire a conoscenza di aspetti fondamentali della malattia e, quindi, di trattarla adeguatamente. 

A sostegno di questa tesi, Affari Italiani cita e allega una circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria (organo interno al Ministero della Salute) con oggetto: «Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione». L’assenza di autopsie, stando a quanto si legge nell’articolo, avrebbe portato «a errate diagnosi e terapie», mentre sarebbe bastato «fare da subito l’autopsia ai primi deceduti da Covid per evitare percorsi e rimedi sbagliati e controproducenti». Il risultato viene giudicato dalla testata «un autogol incredibile, anche se probabilmente suggerito da motivazioni igieniche e di profilassi».

Tra i primi a sposare e ad alimentare questa teoria ritroviamo, come fatto notare da altri colleghi che hanno trattato il tema delle autopsie (qui, per esempio) un tweet, pubblicato alle 07:52 del 10 maggio (quindi prima della dell’articolo di Affari Italiani) e divenuto virale nel corso della giornata. Precisiamo che il tweet è stato pubblicato dal profilo privato di un utente che in passato è già stato oggetto di indagine qui su Facta per aver diffuso un video (in quel caso su Facebook, il 6 aprile 2020) dove aveva sostenuto, aggirandosi per l’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo in violazione delle leggi vigenti, che non vi fosse alcuna emergenza in atto, dichiarando il falso. Ai nostri occhi non si tratta quindi di una fonte attendibile. 

Fatta questa precisazione, torniamo alla nostra segnalazione. Il tweet a tema autopsie pubblicato il 10 maggio riportava lo screenshot di due pagine della circolare emessa dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria e recitava: «se si fossero fatte le autopsie, terapie sbagliate sarebbero state evitate e molte persone non sarebbero morte. Non volevano far venire fuori la verità. Volevano insabbiarla».

Sia il contenuto del tweet sia l’articolo segnalato alla redazione di Facta, sono notizie fuorvianti e legate ad un’errata interpretazione del documento citato che ora andremo brevemente ad analizzare. 

L’accusa di Affari Italiani si basa su quanto riportato nella «sezione c» della circolare (che è reale ed è la n.15280 del 2 maggio 2020), quella dedicata agli «Esami autoptici e riscontri diagnostici», e ne riporta integralmente il punto 1: «per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid 19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio», si legge. 

La frase è reale e coincide con quanto riportato nel documento originale, presente sul sito del Ministero della Salute, ma è stata mal interpretata. Nello specifico, l’espressione «non si dovrebbe» è stata letta come un divieto, mentre come notato dai colleghi di Open, in lingua italiana per esprimere un divieto non si sarebbe scelto un verbo al condizionale, ma piuttosto un presente, come per esempio «è vietato» o «è proibito». Si tratta di un’espressione che ha creato confusione, leggiamo, anche in altri contesti, ma che stava semplicemente a indicare il fatto che non fosse necessario intraprendere un’autopsia qualora la causa del decesso fosse già nota. «Il ragionamento alla base di quell’indicazione era semplice e non riguardava tanto i rischi di contagio, ma altro: inutile fare esami autoptici se si conosce già la causa del decesso» aveva commentato il 7 maggio Andrea Gianatti, direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio e Anatomia patologica del Papa Giovanni sull’edizione bergamasca del Corriere della Sera

Se così non fosse, non avrebbero senso i punti successivi della sezione della circolare, dove viene stabilita una lista di indicazioni riguardanti proprio le autopsie, come è evidente a pagina 4 del documento originale. Al punto 2, per esempio, si legge che «l’autorità giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento». Gli esami autoptici sono quindi consentiti, previa valutazione delle autorità giudiziarie e delle direzioni sanitarie, qualora necessari per accertare la causa della morte o per motivi di ricerca medica. 

Inoltre, dal punto 3 in poi, troviamo una serie di disposizioni più pratiche, che spiegano cioè come gli operatori sono tenuti a condurre l’esame autoptico, a partire dalla scelta di una sala idonea, (che deve garantire «condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica»), passando per la descrizione dei dispositivi di protezione individuale (come mascherine e guanti) dei quali «è obbligatorio» (senza alcun condizionale, n.d.r.) l’impiego. Tutte indicazioni che non avrebbero alcun motivo di essere precisate se le autopsie fossero davvero vietate. 

Print Friendly, PDF & Email

Ti è piaciuto l'articolo?

Comments (28)

  • Luigi

    Se si guarda al tipo di disinformazione piuttosto tossica che è praticata da AI, appare molto probabile che l’outlet sia controllato – direttamente o più probabilmente indirettamente – dal Cremlino.

    reply
  • giuseppe cavana

    un’argomentazione del tutto insensata, quando la prescrizione soprattutto nel modo verbale del condizionale indica una prassi da seguire ed esclude qualsiasi forma di autonomia nel modus operandi; le disposizioni seguenti circa il contesto ambientale e di dotazioni operative, sono limitate all’ispezione esterna del cadavere e non all’esame completo, previa autorizzazione del magistrato.

    reply
    • Facta

      Buongiorno Giuseppe,
      il punto non è l’utilizzo del condozionale, il punto è, come è scritto nella circolare, «per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid 19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio».
      Che significa, se si conosce giò la causa di morte non è necessario procedere con altre verifiche.

      reply
      • Guastaf Esther

        Scusate ma é evidente (a posteriori) che questa certezza (sbagliata) ha di fatto incrementato il numero di morti (iniziale) e ritardato la comprensione delle migliori cure da intraprendere (plasma iperimmune ad esempio), cosa poi avvenuta appena dei medici hanno svolto (autonomamente) le autopsie.

        reply
        • Facta

          Buongiorno Gustaf,
          la circolare è del 2 maggio.
          Mi può spiegare meglio il collegamento tra la cura a base di plasma super immune e le autopsie?

          reply
          • Massimiliano Vassura

            La cura non è la plasmaferesi, ma l’immediata instaurazione di una terapia antiaggregante piastrinica che infatti ha immediatamente svuotato le terapie intensive. Questa terapia è stata possibile solo dopo che nelle autopsie ci si è resi conto che lo stress disventilatorio era conseguenza di una coagulazione intravasale diffusa.

  • Silvia

    Qui di seguito un’articolo inerente alla questione sopracitata. Escludendo la parte dove denuncia un divieto, che in realtà non è previsto, quello che si evidenzia però è che non eseguendo autopsie si preclude la possibilità di una eventuale indagine su come e dove ha effettivamente colpito il virus. Si denuncia che in questo modo sono stati fatti gravi errori nelle cure
    https://sowingchaos.wordpress.com/2020/05/12/covid-19-un-disastro-pianificato-dalle-autorita-di-governo/?fbclid=IwAR111q_C8nbNk0pYTB5ldKERT8jGD18xS84dVo5DyJSr3kMhstcCKRAcXcA

    reply
    • Facta

      Buongiorno Silvia,
      come abbiamo scritto anche nell’articolo, la frase che può aver creato confusione è stata: «Esami autoptici e riscontri diagnostici per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid 19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio», si legge».
      NON SI DOVREBBE FARE AUTOPSIE NEL CASO IN CUI SI CONOSCA GIÁ LA CAUSA DI MORTE.

      reply
      • benito

        e come si fa’ a conoscere la causa della morte senza autopsie?????
        mi sembra che voi di facta vi arrampicate sugli specchi per difendere l’indifendibile

        reply
        • Facta

          Buongiorno Benito,
          il Ministero della salute non ha vietato le autopsie ha comunicato che in caso di morte certa (per esempio in presenza di tampone per i coronavirus), non era necessario farle.

          reply
      • Marika

        La causa della morte la sapevano solo guardando il cadavere? Ma vi rendete conto di quanto stupida sia questa risposta???

        reply
        • Facta

          Buongiorno Marika,
          le riporto la frase su cui abbiamo fatto la nostra verifica: «per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid 19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio».
          1. si parla della fase emergenziale.
          2. non si dovrebbe, non significa che sia obligatorio.
          3. Solo nei casi conclamati di Covid-19.

          Come abbiamo riportato nell’articolo, il punto fondametale è: «non fosse necessario intraprendere un’autopsia qualora la causa del decesso fosse già nota».
          «Come è evidente a pagina 4 del documento originale. Al punto 2, per esempio, si legge che «l’autorità giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento».

          reply
  • Barbara

    Redazione Facta news risultate ridicoli arrampicandovi sui vetri sull uso del condizionale ect ect confermando di FATTO quanto Affari Italiani ha pubblicato.

    Uso condizionale nella circolare o mero divieto sta di fatto che le autopsie NON VENIVANO INIZIALMENTE eseguite.

    《C’è un modo di dire tra i medici legali che è il seguente: I MORTI NON MENTONO.
    Le autopsie, se eseguite fin dall’inizio dell’epidemia, avrebbero immediatamente portato alla luce quello che era il modo con cui il virus agisce e danneggia l’organismo. Quando finalmente sono state eseguite un numero sufficiente di indagini autoptiche, è emerso un dato eclatante: il primo effetto del Covid 19 è la CID, Coagulazione Intravascolare Disseminata. Cioè la formazione di “grumi” nel sangue e di trombosi. Solo in seguito si verifica la polmonite interstiziale doppia.》

    《Ma perché in Italia non sono state fatte sin dall’inizio le autopsie? Perché i cadaveri venivano immediatamente inviati alle cremazioni privando così gli esperti di elementi conoscitivi fondamentali? Non si sono fatte le autopsie perché così’ è’ stato disposto e comunicato dal Ministero della Salute. “Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid 19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio”.》

    Dopo le prime autopsie, effettuate da medici volenterosi, 《abbiamo capito che i trattamenti fino ad allora eseguiti negli ospedali, basati sulla ventilazione meccanica nelle terapie intensive, non erano risolutivi. Anzi: come ha spiegato il professor Valerio De Stefano, Professore Ordinario di Ematologia all’Università Cattolica l’infiammazione in generale, le infezioni dell’albero respiratorio, l’ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva sono tutti fattori di rischio per trombosi. Preso atto di tutto ciò, si è cominciato ad utilizzare l’eparina, un vecchio farmaco anticoagulante che si è rivelato assai efficace. La diminuzione della mortalità da Covid la si deve anche a questo aggiustamento di terapia che è stato possibile da un’evidenza elementare: se so quali danni provoca il virus, posso agire impedendoglielo.》

    https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-sorpresa-il-primo-morto-di-covid-non-e-morto-per-colpa-del-virus-673366.html

    https://www.affaritaliani.it/blog/cose-nostre/covid-19-le-autopsie-non-vanno-fatte-ordine-del-ministero-della-salute-671347.html

    QUESTA VS DIFESA DELL INDIFENDIBILE PER ME EQUIVALE A COMPLICITÀ
    qui si parla di ho UN numero di vittime da bollettino di guerra

    reply
    • Facta

      Buongiorno Barbara,
      Come giustamente hai scritto tu, riportando parte della circolare del Ministero della Salute, c’è scritto: «nei casi conclamati Covid 19». Quindi nel momento in cui si sa già che una persone è morta per la Covid-19 non si ritiene necessario eseguire un’autopsia.
      Ad oggi in Italia sono morte 32.486 (per la covid-19) poi , ritiene necessario che venissero eseguite per tutti le autopsie? I che modo si sarebbe potuto gestire un numero così alto?

      reply
    • Paolo

      Sono perfettamente d’accordo anzi a mio avviso Bisognerebbe incriminare il Ministro della Sanità per complicità in tentata strage

      reply
    • Luca

      Condivido in pieno il suo pensiero, c’e’ stata negligenza,superficialità e poca voglia di indagare su cosa era veramente questo virus,sbagliando in pieno la terapia d’intervento e per molto tempo. Il condizionale non implica l’obbligatorietà dell’azione, ma se a questo vengono aggiunte le decisioni del solito magistrato che non decide o preferisce non andare avanti, e l’obbligo di rigorose condizioni delle stanze dove effettuare le autopsie, tutti questi fattori determinano una condizione d’impedimento obbligato. E le autopsie fatte dai medici di Bergamo confermavano proprio questo, quindi la complicità attiva di questo stato nel non voler approfondire ma andare avanti sempre sulla solita ottusa strada, c’e’ stata eccome.

      reply
  • Stefano

    -Il condizionale non si deve usare in circolari ministeriali. Punto e basta. C’è gente che scrive queste circolari ministeriali che non si domanda nemmeno se quello che scrivono è diretto, chiaro ed efficace. Dal punto 2 poi parlano delle disposizioni e delle precauzioni. Si doveva partire così.
    -le autopsie servono eccome. E il fatto che ne sono state fatte poche ha impedito di capire la dinamica conclusiva del virus ma soprattutto l’attacco iniziale. È grazie a questo tipo di approccio Pragmatico che ne sappiamo di più. E non Grazie ai Burioni di turno.

    reply
  • Ermete

    Continuate a farneticare di “casi conclamati di covid-19”, ma cos’è nella scienza un “caso conclamato”?
    Una attribuzione d’ufficio non è scienza, un esame “a vista” e senza diagnostica non è scienza? Le vostre giustificazioni sono patetiche.
    Se un paziente ha un tumore cerebrale, e si aggrava e muore a causa di una infezione qualsiasi, l’attribuzione di morte la diamo all’infezione o al tumore? Come si può dire che è stata l’infezione, senza sapere come agisce sull’organismo? Se ci sono effetti gravi causati da condizioni particolari e farmaci particolari. Solo con la diagnosi autoptica si possono scoprire le cause di decesso, non basta “conclamare” una alta letalità a un virus? Non siamo nel medioevo! Tutto questo è anti scientifico!

    reply
    • Facta

      Buongiorno Ermete,
      la diagnostica non si fa solo con le autopsie, il punto poi è capire se l’infezione che ha preso è stata letale.
      Una persona che ha un tumore cerebrale, senza quell’infezione sarebbe potuto vivere di più? Come ha influito la malattia sul quadro medico?
      Una persona con malattie pregresse non è destinata a morire immediatamente, se un’altra malattie “interviene” la colpa è di quella malattia, è il motivo per cui si parla di morti CON Covid
      Lascerei poi ai medici la decisione su che cosa abbia portato alla morte le singole persone, il resto sono solo supposizioni su basi non scientifiche.

      reply
  • Antonio

    Il miglior commento sarebbe no comment.
    Comunque la si sistemi, a mio avviso, il Ministero di fronte ad una malattia sconosciuta che fa strage di malati, avrebbe dovuto OBBLIGARE ad eseguire un elevato numero di autopsie per scoprire quanto prima cosa fare , e sopratutto cosa non fare ( lad esempio intubare anziani defedati).
    In una circolare il condizionale dovrebbe essere proibito.
    Si danno disposizioni, non consigli e per aggiunta fumosi e interpretabili ad libitum.
    Un consiglio o un suggerimento io l’avrei… ma sono educato.

    reply
  • Paolo

    Ministro e governo in genere incapaci oppure complici se avessimo una magistratura normale

    reply
  • Wolf

    Dal testo del ministero emerge proprio la possibilità che l’ autopsia chiesta dai parenti del deceduto venga negata .
    La può negare il magistrato e la può negare la direzione sanitaria .
    E’ un diritto del cittadino sapere di cosa sia morto il proprio padre o la propria madre .

    reply
    • Facta

      Buongiorno Wolf,
      infatti su richiesta è è pssobile richiedere l’autopsia e la circolare del Governo non le ha vietate ma non rese obbligatorie se la causa di morte era nota.

      reply
      • Diego

        Dai ma basta per favore, ma cosa vuol dire “nota”? Come fai a determinare le cause della morte se non svolgi l’autopsia? ma vi pagano per raccontare fandonie?

        reply
        • Facta

          Buongiorno Diego,
          non sempre vengono eseguite le autopsie, se appunto la causa è nota e non è quindi necessario individuare la causa della morte se con altri tecniche è conosciuta.
          Le autopsie vengono fatte esclusivamente quando sono presenti dei dubbi.

          reply
    • Eagle

      l’esame autoptico (riscontro diagnostico) può essere effettuato per chiarire le cause del decesso su richiesa dei sanitari dell’ospedale, non essendo prevista la fattispecie “a richiesta dei familiari”.
      Dpr 285/90:
      Articolo 37
      “Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.”

      L’esame autoptico (autopsia giudiziaria) può essere disposto dall’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica):
      art. 116 disp.att.c.p.p. (Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato) –
      1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione. ……(omissis)
      2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

      reply
  • Roberto

    Allora cosa serve fare l’ autopsia a chi viene ucciso da un colpo sparato da un’ arma da fuoco?. Si sa
    benissimo che e’ morto di “proiettile “

    reply
    • Facta

      Per esempio per sapere come entrato il proiettile, quale tipologia di proiettile è e risalire quindi alla pistola con cui la persona è stata uccisa.

      reply

Lascia un commento

× WhatsApp