Non è stata approvata una legge per somministrare il vaccino ai pazienti delle Rsa «contro la volontà del diretto interessato» - Facta
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Non è stata approvata una legge per somministrare il vaccino ai pazienti delle Rsa «contro la volontà del diretto interessato»

L’11 gennaio 2021 su Twitter è stato pubblicato un post che riporta la notizia di una presunta legge approvata dal governo italiano per «vaccinare le persone ricoverate in case di cura indipendentemente dall’autorizzazione delle loro famiglie». Il tweet compare sul profilo di Cesare Sacchetti – considerato da NewsGuard uno dei super-diffusori di disinformazione sulla Covid-19 in Europa – e contiene il link ad un articolo pubblicato l’11 gennaio dal sito web dell’associaizone Corvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni) dal titolo “Decreto legge 5 gennaio 2021: Tso autorizzato?”.

Nell’articolo di Corvelva si fa riferimento ad una «brutta sorpresa per tutti coloro che credono nel diritto fondamentale alla libertà di scelta terapeutica» contenuta nel «DL n.1 del 5 gennaio 2021» pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo Corvelva, il provvedimento contemplerebbe «la possibilità di imporre il vaccino» anche «contro la volontà» del paziente della Rsa e dei «suoi rappresentanti». 

Questo aspetto sarebbe secondo Corvelva contenuto in un passaggio (reale) del testo di legge che recita: «Nondimeno,  in  caso  di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui l’interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione».

Il contenuto oggetto della nostra analisi è in realtà una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Ecco perché. 

Il provvedimento è un decreto legge entrato in vigore lo scorso 6 gennaio. Il passaggio riportato nell’articolo di Corvelva compare al comma 4 dell’articolo 5 ma non introduce alcun nuovo principio: il decreto-legge si rifà infatti ad una legge del 2017 nata per tutelare minori e persone incapaci di esprimere volontà e stabilisce che «nel caso in cui il rappresentante legale della persona

interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di  trattamento (DAT, il testamento biologico, ndr), rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare».

In poche parole, sarà sempre il paziente a decidere se sottoporsi o meno alla vaccinazione, attraverso un’espressione diretta di volontà o, se non più capace, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (il testamento biologico). Qualora il paziente non fosse in grado di decidere e non avesse lasciato alcuna disposizione in merito, la decisione spetterà a un suo rappresentante legale. Tuttavia, se quest’ultimo si opporrà alla scelta del medico di vaccinare il paziente, il responsabile della Rsa potrà appellarsi a un giudice tutelare, che analizzerà il caso nel merito.

In ultima analisi, non è vero che il vaccino potrà essere somministrato «contro la volontà del diretto interessato», ma ciò potrebbe avvenire contro la volontà dei suoi rappresentanti legali, come stabilito da una legge del 2017.

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