La Francia non ha approvato una legge che permette di perseguire legalmente chi critica i vaccini a mRNA - Facta
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La Francia non ha approvato una legge che permette di perseguire legalmente chi critica i vaccini a mRNA

Il 17 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che in Francia sarebbe stata «approvata dal Parlamento la cosiddetta “Legge Pfizer” che rende possibile perseguitare legalmente le critiche» ai vaccini a mRNA (come quelli anti-Covid di Pfizer e Moderna) o alle mascherine.

Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata.

Durante il Consiglio dei ministri francese del 15 novembre 2023 è stato presentato un disegno di legge composto da sette articoli che punta a rafforzare il contrasto a quelle che vengono denominate derive settarie. Come si legge nel verbale del Consiglio dei ministri di quel giorno, nella proposta di legge è presente un nuovo reato all’articolo 4 che punta ad agevolare il perseguimento e la repressione della promozione di trattamenti presentati falsamente come benefici per la salute di una persona quando in realtà risultano essere particolarmente pericolosi. La legge, viene ancora specificato, «non vuole interferire con la libertà di ciascuno di scegliere di curarsi o di non curarsi o vietare, a meno che non sussista un rischio grave e comprovato, la promozione di pratiche alternative che rientrano nella libertà individuale». 

La norma, nella versione presentata al Consiglio dei ministri di novembre 2023, diceva che è punibile con un anno di reclusione e con una multa di 15mila euro chi cerca di convincere una persona malata ad abbandonare o ad astenersi dal seguire un trattamento medico terapeutico o profilattico, «quando questo abbandono o astensione viene presentato come benefico per la salute delle persone interessate mentre, allo stato delle conoscenze mediche, è evidente che potrebbe comportare conseguenze gravi per la loro salute fisica o psicologica». È punibile anche chi cerca di far adottare alle persone «pratiche presentate come avente uno scopo terapeutico o profilattico» mentre lo stato delle conoscenze mediche dimostra che queste pratiche le espongono a rischi immediati, morte o lesioni che potrebbero comportare mutilazioni o invalidità permanente». 

Come spiega sul proprio sito la radio francese Europe1, lo scopo dell’articolo 4 è contrastare coloro che il Governo ha definito «guru 2.0». In altre parole, specifica l’emittente francese, i «falsi terapisti che fanno false promesse di salute per curare malattie utilizzando metodi cosiddetti “miracolosi” ma del tutto inefficaci». Questi metodi, si legge ancora, «sono contrari ai tradizionali percorsi di assistenza medica», come ad esempio le «“iniezioni di vischio” o il “succo di limone” per curare il cancro. Metodi che possono portare ad eccessi settari e nuocere alla salute delle vittime». 

Questo nuovo reato è stato però duramente criticato dai partiti di opposizione Les Républicains (LR), le Rassemblement National (RN) e La France Insoumise (FI) perché ritenuto una minaccia alle «libertà pubbliche». L’articolo 4 è stato definito dagli oppositori «emendamento Pfizer» perché con questa norma, affermano i critici, sarebbe stato condannato chiunque avrebbe espresso dubbi sui vaccini a mRNA o li avrebbe sconsigliati.

Sulla formulazione della prima versione dell’articolo 4 erano stati sollevati aspetti problematici anche dal Consiglio di Stato francese. Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa che funge anche da consulente giuridico del Governo, dell’Assemblea Nazionale e del Senato «né la necessità né la proporzionalità di queste nuove incriminazioni» di questo articolo erano state dimostrate. Inoltre, il Consiglio di Stato aveva spiegato che le norme esistenti reprimevano già gran parte di queste pratiche, esprimendo anche preoccupazioni riguardo alle possibili «limitazioni alla libertà di espressione». 

Durante il percorso legislativo di questa proposta di legge nel Parlamento francese, l’articolo criticato è stato prima cancellato, poi successivamente ripristinato con modifiche. 

Nella nuova versione si legge al primo comma che è punibile con un anno di reclusione e 30mila euro di multa chi cerca di convincere, «mediante pressioni o manovre ripetute», una persona malata ad abbandonare o ad astenersi da un trattamento medico terapeutico o profilattico, quando tale abbandono «si presenta come benefico per la salute», mentre può avere «conseguenze particolarmente gravi». 

Le stesse sanzioni, aggiunge il secondo comma, sono applicate a chi cerca di convincere le persone ad adottare pratiche a scopo terapeutico e profilattico quando è ovvio, in base allo stato delle conoscenze mediche, che tali pratiche le espongono a un rischio immediato di morte o lesioni che da cui potrebbero derivare mutilazioni o infermità permanente. 

Il quarto comma precisa poi che quando le circostanze nelle quali è stata commessa la pressione di abbandonare una cura consentono di accertare la volontà libera e informata della persona malata coinvolta, i reati previsti dall’articolo non vengono commessi. In particolare, se è stata fornita un’informazione chiara e completa sulle conseguenze per la sua salute. Ciò non vale comunque nel caso venga stato accertato che la persona coinvolta «è stata posta o mantenuta in uno stato di soggezione psicologica o fisica».

Il 9 aprile 2024 il disegno di legge, con la nuova versione dell’articolo in questione, è stato approvato definitivamente dal Parlamento francese. Il nuovo reato non rende però perseguibile legalmente le persone che criticano la tecnologia a mRNA, i vaccini sviluppati con questa tecnologia o le mascherine, come spiegato da diversi esperti ai fact-checker britannici di Logically Facts. Jacques Petit, professore di diritto amministrativo e diritti fondamentali all’Università di Rennes, ha dichiarato che se la formulazione originale dell’articolo 4 del disegno di legge rischiava di rendere illegale la critica alla vaccinazione, in quanto i vaccini sono un trattamento profilattico e il reato potrebbe essere rivolto «a un discorso generale e impersonale, ad esempio su un blog o un social network», con la riscrittura della norma non c’è più questa possibilità. Nella nuova nuova formulazione, infatti, il reato si configura quando si incita una persona malata «mediante pressioni o manovre ripetute» ad abbandonare un trattamento medico terapeutico o profilattico. In questo modo, afferma Petit, «non sono quindi più i discorsi generali, rivolti al pubblico, ad essere penalmente punibili, ma le pressioni o le manovre rivolte ad una persona concreta». 

Come abbiamo visto la legge punisce anche l’incitamento ad adottare pratiche presentate come aventi uno scopo terapeutico o profilattico quando dalle conoscenze mediche risulta chiaramente che tali pratiche espongono l’individuo a un rischio immediato di morte o lesioni. Il professore di diritto amministrativo ha chiarito perché anche questo comma non rientra nei discorsi antivaccinisti: «In primo luogo, perché [chi critica i vaccini a mRna o le mascherine] non sostiene l’adozione di una pratica medica, ma la sua astensione. In secondo luogo, perché la mancata vaccinazione non comporta un ‘rischio immediato di morte o lesioni che possano provocare mutilazioni o disabilità permanenti’». Alla stessa conclusione sono giunte anche le analisi di Health Feedback, rete di scienziati che si occupa di verificare notizie in ambito medico-sanitario, e dei fact-checker francesi esperti in questioni legali di Les Surligneurs, sentiti dai colleghi di Pagella Politica.

Infine, il 7 maggio 2024 il Consiglio costituzionale francese (organo con la funzione di controllo di legittimità costituzionale), dopo essere stato chiamato in causa da deputati e senatori di alcuni partiti di opposizione su questo nuovo reato perché ritenuto un «attacco sproporzionato alla libertà di espressione», ha stabilito che «le disposizioni che accertano il reato contestato non hanno carattere equivoco e sono sufficientemente precise da garantire contro il rischio di arbitrarietà». Per i giudici infatti i fatti incriminati stabiliti dalla legge «sono precisamente definiti» e non creano «incertezza circa la liceità dei comportamenti idonei a rientrare nella fattispecie di reato».

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