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No, con l’ora legale non scatterà il «coprifuoco primaverile» contro la prostituzione

No, con l’ora legale non scatterà il «coprifuoco primaverile» contro la prostituzione

19 marzo 2025
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  • Circola su TikTok la notizia secondo cui con l’ora legale scatterebbe un’ordinanza che prevede «il coprifuoco primaverile» per contrastare la prostituzione in strada. 
  • Si tratta di una notizia totalmente infondata.
  • Non ci sono riscontri di simili ordinanze in Italia.

Il 18 marzo 2025 è stato pubblicato su TikTok uno screenshot di un articolo, su cui si legge che «con l’ora legale scatta il coprifuoco primaverile». Questo significherebbe «niente uscite di piacere dopo le ore 23:00». 

La notizia è falsa. 

L’articolo condiviso su TikTok è stato pubblicato il 17 marzo 2025 sul sito Motorzoom, che già in passato aveva diffuso notizie false sulla libertà di circolazione. 

Nell’articolo si legge che le uscite vietate sono quelle “di piacere”, con riferimento a presunte «ordinanze anti-prostituzione» che vieterebbero di spostarsi di notte in auto dopo le ore 23. 

Niente di tutto ciò è vero. Con il prossimo passaggio all’ora legale, una convenzione che prevede di spostare le lancette avanti di un’ora per ragioni di risparmio energetico, che avverrà tra il 29 e il 30 marzo 2025, non è prevista l’entrata in vigore di alcuna norma o ordinanza che vieti di spostarsi in auto dopo le 23 per contrastare la prostituzione. 

In passato sono state emanate a livello comunale alcune ordinanze per prevenire e contrastare la prostituzione su strada. Nessuna tra queste, però, prevedeva un coprifuoco simile. 

Un esempio si trova a Rimini, quando a giugno 2023 era entrata in vigore fino a gennaio 2024 un’ordinanza la quale prevedeva ー tra le altre cose ー una sanzione pecuniaria più elevata nel caso in cui l’esercizio (o la fruizione) della prostituzione fosse avvenuto tra le 22 e le 7 di mattina. 

In passato simili ordinanze erano state ritenute incostituzionali dalla Corte di Cassazione, la quale aveva stabilito che il Comune «non ha il potere di bloccare un’attività che non può considerarsi illecita (come la prostituzione, ndr)» a meno che i provvedimenti non siano circoscritti nel tempo. Non il caso di Rimini, quindi, che limitava l’ordinanza a un periodo di sette mesi.

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