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No, questa sentenza della Corte costituzionale non nega l’obbligo vaccinale

No, questa sentenza della Corte costituzionale non nega l’obbligo vaccinale

19 dicembre 2024
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  • A dicembre 2024 è tornata a circolare la notizia secondo cui la Sentenza 308/1990 della Corte costituzionale sancirebbe che «non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva».
  • Non si trova questa frase nel testo originale della sentenza, che era relativa all’incostituzionalità di una legge approvata in Liguria nel 1989. 
  • La legittimità dell’obbligo vaccinale è sancita dall’art.32 della Costituzione italiana.

Il 17 dicembre 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede il presunto testo della Sentenza 308/1990 della Corte costituzionale italiana che recita «non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva». Quindi, continua la citazione, «è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche di fronte al generico interesse collettivo».

In sovraimpressione, si legge il commento «Avevamo tutto il diritto di rifiutare!!!», alludendo all’obbligo vaccinale imposto ad alcune categorie di persone durante l’emergenza sanitaria della pandemia di Covid-19. 

La notizia riguardo la Sentenza 308/1990 della Corte costituzionale è falsa e risale almeno al 2021, ma ha ricominciato a circolare dopo che il 9 dicembre 2024 il governo ha annunciato l’annullamento delle multe per chi non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro la Covid-19.

Come spiega il quotidiano online Open, l’origine della citazione falsa è da cercare con molte probabilità nel sito Disinformazione.it, particolarmente seguito da complottisti della Covid-19 e NoVax, dove viene citata erroneamente la sentenza per contestare l’obbligo vaccinale.

Nel testo originale della Sentenza 308/1990 della Corte costituzionale non appare infatti la frase riportata su TikTok. La sentenza in questione riguarda una legge emanata dalla Regione Liguria il 15 novembre 1989, ritenuta illegittima dalla Corte. 

La legge della Regione Liguria prevedeva l’utilizzo dell’elenco del personale dell’Ospedale Galliera (Genova) per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le Unità sanitarie locali (USL). La Corte costituzionale aveva ritenuto questa legge incostituzionale in quanto interferiva nella «disciplina dello stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali, che è riservata alla legislazione statale» (art.47 legge n.833 del 1978).

In qualsiasi caso, in nessun punto della sentenza appare un qualsiasi riferimento all’obbligo vaccinale o al diritto individuale alla salute. 

Come spiegato già nel 2022 dal quotidiano giuridico Brocardi, l’obbligo vaccinale è legittimato dall’art.32 della Costituzione italiana, secondo cui da un lato la salute è tutelata come «fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività»; dall’altro, i singoli possono essere obbligati a un determinato trattamento sanitario se esiste una legge che lo dispone.  

Inoltre, precisiamo che l’obbligo vaccinale anti-Covid in Italia non è mai stato esteso a tutta la popolazione. Con il decreto Legge 2021/44, «salvo controindicazione medica riconosciuta», a coloro che esercitavano la loro attività in ambito sanitario, sociale e sociosanitario. L’anno dopo, il decreto Legge 2022/1 aveva esteso lo stesso obbligo a tutti i cittadini con più di 50 anni e al personale universitario e scolastico, senza limiti di età. 

In riferimento all’obbligo vaccinale, la Corte costituzionale si era espressa nel 2023, riprendendo la sentenza 27 del 1998 e dicendo che «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori». 

Nella sentenza n.27/1998 si sottolineava anche che questo, però, non presuppone «il sacrificio della salute individuale a quella collettiva». Il che sta a significare che nel caso di trattamenti obbligatori che potrebbero comportare il «rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto», è prevista la predisposizione di «una protezione specifica consistente in una “equa indennità”» oppure del diritto al risarcimento del danno nel caso in cui se ne realizzino i presupposti. 

Durante la pandemia da Covid-19, infatti, una circolare del Ministero della Salute nel 2021 aveva sancito le condizioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid per coloro che per via di una condizione medica documentata e comprovata non potevano ricevere o completare il ciclo vaccinazione.  

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