Non è vero che chi richiede il «pass verde» è «passibile di denuncia penale» - Facta
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Non è vero che chi richiede il «pass verde» è «passibile di denuncia penale»

Il 23 giugno 2021 su Facebook è stato pubblicato uno screenshot contenente il logo della Gazzetta Ufficiale – la pubblicazione che riporta le norme introdotte nell’ordinamento italiano – e un testo che recita: «Sulla Gazzetta Ufficiale lo stop al pass verde dal Garante della Privacy. Non solo non è obbligatorio, ma chi lo richiede è passibile di denuncia penale». 

Il testo è accompagnato da un link che conduce alla delibera del Garante della Privacy datata 23 aprile 2021.

Si tratta di una notizia falsa.

Il riferimento è al cosiddetto digital green pass, il documento studiato dall’Unione europea per agevolare la libera circolazione delle persone vaccinate, guarite da Covid-19 o risultate negative a un recente test diagnostico. La certificazione è valida da giovedì 1 luglio 2021 e sarà utilizzata e riconosciuta dai 27 Stati membri dell’Unione europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia (ai quali presto si aggiungeranno anche San Marino, Svizzera e Vaticano).

Come ha precisato la Commissione europea sul suo sito ufficiale, il documento permetterà al suo possessore di «essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione» messe a punto dai singoli Stati membri Ue, ma la vaccinazione non è condizione essenziale al suo ottenimento. Come anticipato, il digital green pass sarà infatti a disposizione anche di chi dimostrerà di essere risultato negativo a un test diagnostico effettuato nelle ultime 48 ore o di essere guarito dalla Covid-19 da non più di 6 mesi. 

Venendo al link contenuto nella nostra segnalazione, questo conduce a una delibera del Garante della Privacy che aveva evidenziato alcune violazioni formali contenute nel d.l n. 52 del 22 aprile 2021, il cosiddetto “decreto riaperture” che istituiva le certificazioni verdi. Tra le altre cose, l’autorità garante aveva sottolineato la mancata consultazione del governo con l’organismo che si occupa della tutela della privacy, nonché l’assenza di una «valutazione d’impatto». 

Ad ogni modo, le criticità sono state superate con la conversione del decreto in legge – la n. 87 del 21 giugno 2021 – e per questo motivo il digital green pass è già disponibile per tutti gli interessati attraverso il sito www.dgc.gov.it – indirizzo governativo ufficiale dell’iniziativa – sull’app Immuni o tramite IO, l’app dei servizi pubblici italiani. La notizia secondo cui chi richiede il «pass verde» sarebbe «passibile di denuncia penale» è dunque priva di ogni fondamento. 

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Comments (4)

  • Maria

    Non ho compreso quale fonte falsa avrei condiviso! Ad ogni modo andate a verificare le notizie nelle pagine pubbliche. Sono una pagina personale

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    • Facta

      Buongiorno Maria, non entriamo nei profili delle persone, ma verifichiamo le notizie che circolano in rete. Facebook la avvisa di aver condiviso o di aver in qualche modo interagito con un utente che ha condiviso una notizia non corretta.

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  • iseaid

    Resta il fatto che baristi, ristoratori e annessi e connessi vari non hanno alcun titolo per avere informazioni sullo stato di salute dei clienti, indi per cui non siamo tenuti a presentargli alcunché. Inoltre, trattandosi di luoghi pubblici, non è possibile interdire l’accesso.

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    • Facta

      In Francia sì, se non ha il green pass non di può accedere a diverse strutture.

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