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L’art. 78 della Costituzione non prevede che «non si può dichiarare nessuna emergenza se non in guerra»

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22 ottobre 2020
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Il 19 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine a sfondo nero e testo giallo in cui si legge: «Articolo 78 della Costituzione: “Non si può dichiarare nessuna emergenza se non in guerra”. E non più di 180 giorni…dopodiché è “colpo di stato”». Il riferimento è allo stato di emergenza emanato dal governo Conte II e il 7 ottobre 2020 prorogato a causa della pandemia di Covid-19 fino al 31 gennaio 2021.

La notizia riportata nell’immagine oggetto della nostra analisi è falsa. Andiamo con ordine.

Post pubblicato su Facebook il 19 ottobre 2020 – Notizia falsa

L’articolo 78 della Costituzione recita che «le Camere deliberano lo stato di guerra [cfr. art. 87 c. 9] e conferiscono al Governo i poteri necessari». Come hanno spiegato in precedenza i colleghi di Pagella Politica, la Costituzione prevede solo la dichiarazione di «stato di guerra» e non anche quello di stato di emergenza.

La dichiarazione dello stato d’emergenza è regolata invece da una legge ordinaria, la n. 225 del 24 febbraio 1992 (art. 5), ulteriormente dettagliata dal Codice della Protezione civile” (d.lgs. 1/2018). In base all’articolo 24 del d.lgs. 1/2018, il Consiglio dei Ministri può deliberare lo stato di emergenza su proposta del Presidente del Consiglio. La delibera dello stato d’emergenza autorizza poi l’emanazione delle ordinanze della Protezione civile (regolate dall’articolo 25).

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