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Questo documento non dimostra che le salme non sottoposte a tampone sono automaticamente considerate tra i deceduti per Covid-19

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4 settembre 2020
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Venerdì 4 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione su Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 31 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la scansione di un documento stampato su carta intestata «Asl 4» della Regione Liguria, che riporta il nome di una persona deceduta e l’informazione secondo cui questa non sarebbe mai stata sottoposta al tampone oro-faringeo per riscontrare la presenza del virus Sars-Cov-2. Sotto la voce riguardante l’esito dell’ultimo tampone si legge: «Indeterminato (salma da considerarsi positiva)».

L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, che recita: «Guardate qui….Considerano positiva la salma di una persona deceduta, senza aver fatto il tampone. Poi se si parla di dati falsati siamo “negazionisti”?».

Si tratta di una notizia falsa, diffusa attraverso la pubblicazione di un documento senza il contesto necessario alla sua comprensione.

Il documento in questione non serve a stilare il bollettino giornaliero dei contagi da Covid-19, come erroneamente riportato nel post oggetto di verifica, ma (come invece si può leggere nella stessa intestazione dell’immagine che stiamo verificando) è un’indicazione utile al trattamento della salma, rivolta al «settore funebre, cimiteriale e di cremazione». Dal momento che il contagio da Covid-19 non avviene solo tramite secrezioni respiratorie, ma anche attraverso superfici contaminate, l’Asl di competenza è tenuta a ridurre al minimo il rischio degli operatori funebri e cimiteriali, mettendoli al corrente dell’eventuale positività del defunto.

L’intestazione del documento oggetto di verifica, pubblicato su Facebook il 31 agosto 2020

Allora perché l’assenza di un tampone viene trattata alla stregua di un tampone positivo?

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto una circolare del ministero della Salute datata 1 aprile 2020, che al punto 4 della voce « Natura e durata delle indicazioni emergenziali» spiega che «nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia».

Si tratta insomma di misure di precauzione, che entrano in gioco nel momento in cui non si può stabilire se la persona defunta fosse positiva alla Covid-19 o meno.

I bollettini della protezione civile sono invece realizzati attraverso dati aggregati giornalmente dalle regioni e coordinati dal ministero della Salute, con il supporto della Protezione Civile e dell’Istituto superiore di sanità e sono riferiti esclusivamente all’esito dei tamponi effettuati.

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