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La riforma costituzionale non ha un art. 10 e un art. 39 che cambiano competenze e modalità di elezione dei senatori

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15 settembre 2020
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Il 13 settembre su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un testo. Si legge: «Ho scaricato da internet l’intero testo costituzionale che andremo a votare il 20 settembre e ops… che cosa scopro????!!! I grillini pidioti ci avevano preparato una bella trappola! Cari amici, votando SI al referendum non solo chiediamo la riduzione dei parlamentari ma andremo a modificare anche le funzioni, le competenze e le modalità di elezioni di questi. Vi spiego meglio: all’articolo 10 del testo costituzionale, per quanto riguarda i poteri del SENATO, si stabilisce che questi bravi 100 senatori avranno il potere di modificare assieme alla Camera la nostra costituzione! Che vuol dire? Che 100 senatori avranno il diritto di vita e di morte della nostra democrazia!!! […] Ma non finisce qui…..andiamo avanti, e cosa scopriamo? Che all’articolo 39 delle disposizioni transitorie chi sceglierà i senatori? Noi????No! I 100 senatori…ascoltate bene…saranno SCELTI DAI CONSIGLIERI E SINDACI SU LISTE PREPARATE DAI PARTITI!».

Questa notizia è falsa. Andiamo con ordine.

Pots pubblicato su Facebook il 13 settembre 2020 – Notizia falsa

Il testo della riforma costituzionale – “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” – è stato approvato definitivamente dalla Camera dei deputati l’8 ottobre 2019, senza la maggioranza qualificata di 2/3 necessaria a rendere il provvedimento immediatamente effettivo. Successivamente un quinto dei senatori, come previsto dalla Costituzione all’articolo 138, ha richiesto di sottoporre la riforma al vaglio popolare. Il 23 gennaio 2020 l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione ha ritenuto conforme questa richiesta. Lo scorso luglio, il Consiglio dei ministri ha deciso che il referendum confermativo si terrà il 20 e il 21 settembre.

Il testo di questa riforma – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 ottobre 2019 – è composto da 4 articoli. Il primo interviene sull’articolo 56 della Costituzione italiana, modificandolo e stabilendo che il numero dei deputati passi da 630 a 400. Il secondo articolo modifica poi l’articolo 57 delle Costituzione, riducendo i seggi in Senato da 315 a 200. L’articolo 3 della riforma interviene invece sull’articolo 59 della Costituzione prevedendo che «il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque». Infine, nell’articolo 4 viene stabilita la tempistica dell’entrata in vigore di queste modifiche.

Non è dunque vero che – come riportato nel post oggetto della nostra verifica – nel testo di riforma costituzionale siano presenti un «articolo 10» e un «articolo 39» che prevedono la modifica delle funzioni, delle competenze e delle modalità di elezioni dei senatori e che questi saranno “scelti” in pratica dai partiti. La riforma che i cittadini dovranno confermare o respingere al prossimo referendum del 20 e 21 settembre è composta da soli quattro articoli e nessuno di questi tratta i temi riportati nel testo circolato su Facebook.

Un «articolo 10» e un «articolo 39» erano invece presenti nel testo (di 41 articoli) di riforma costituzionale votata dal governo Renzi quattro anni fa e intitolata “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”. Questo testo fu però respinto con il referendum confermativo del 4 dicembre 2016.

Come spiegava all’epoca un report del Servizio Studi della Camera, l’articolo 10 di questa precedente riforma costituzionale (che, ricordiamo, è stata bocciata) avrebbe differenziato i poteri che ciascuna delle due Camere del Parlamento esercita nella formazione delle leggi, stabilendo, tra le altre cose, che il procedimento legislativo bicamerale – che prevede un ruolo paritario delle due Camere – sarebbe stato mantenuto solo per alcune categorie di leggi, come quelle di revisione costituzionale. L’articolo 39, invece, recante disposizioni transitorie fino all’entrata in vigore della legge, stabiliva la modalità di elezione dei senatori in sede di prima applicazione di questa riforma che prevedeva un Senato composto da 95 senatori.

In pratica, quindi, nel post oggetto della nostra verifica si parla dell’attuale riforma costituzionale ma si fa erroneamente riferimento a due articoli presenti nella riforma costituzionale del 2016, respinta con un referendum.

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