Non è vero che in Italia è vietato chiamare un figlio Benito o Adolfo - Facta
TOP

Non è vero che in Italia è vietato chiamare un figlio Benito o Adolfo

Navigando su Internet vi sarete probabilmente imbattuti in alcuni articoli contenenti presunte liste di «nomi vietati in Italia», tra i quali figurano personaggi di fantasia come il cartone animato Doraemon e Joey Tribbiani (protagonista della serie tv Friends), multinazionali come Ikea e svariati personaggi storici. 

Queste liste sono tutte molto simili tra loro e, benché non sia mai esplicitata la fonte dell’informazione, sostengono che la legge italiana vieti di imporre a un figlio anche i nomi “Benito” e “Adolfo”, a causa del riferimento agli omonimi dittatori Benito Mussolini e Adolf Hitler.

Si tratta di una notizia falsa, vediamo perché.

Che cosa dice la legge
Innanzitutto, l’articolo 6 del codice civile stabilisce che «ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito» e che questo si compone del «prenome» (termine che nel linguaggio giuridico indica il nome di battesimo) e del «cognome». Quest’ultimo si acquista per filiazione e, in seguito alla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale, coincide con il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da questi concordato, salvo che essi decidano di comune accordo di sceglierne solo uno. Si tratta tuttavia di una situazione transitoria, in attesa che il Parlamento approvi una legge di indirizzo che modifichi il codice civile.

La questione si fa invece più complessa se passiamo in rassegna le norme che riguardano il nome individuale. La legge che in Italia regolamenta l’assegnazione del nome di battesimo è il decreto del presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000 e in particolare l’articolo 34, che ne stabilisce i limiti. 

Secondo la norma, è vietato imporre al bambino «lo stesso nome del padre vivente», «di un fratello o di una sorella viventi», «un cognome come nome» o «nomi ridicoli o vergognosi». La legge tutela inoltre i «figli di cui non sono conosciuti i genitori», ai quali non possono essere imposti nomi o cognomi «che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di  nascita è formato».

L’articolo 35 della stessa legge stabilisce, invece, che «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre». L’ordinamento dello stato civile chiarisce inoltre che «l’imposizione del prenome» non può avvenire in violazione dei «principi di ordine pubblico o di buon costume».

Nel diritto italiano non esiste insomma una norma che vieti a un genitore di chiamare il proprio figlio “Benito” o “Adolfo”, ma esistono alcune restrizioni piuttosto vaghe che lasciano potere discrezionale alle procure e ai tribunali. 

Che cosa possono fare procure e tribunali
In caso di violazione di uno dei divieti sopra elencati, l’ufficiale dello stato civile non potrà comunque impedire la registrazione del nome, ma dovrà trasmettere la notizia al procuratore della Repubblica, ossia l’ufficiale che si occupa di tutelare gli interessi dello Stato e dei singoli cittadini, che, a sua discrezione, potrà attivarsi per chiedere una sentenza di rettifica del nome. 

Si tratta dunque di un processo piuttosto tortuoso, che dipende da numerose variabili e che ha al suo interno un margine di discrezionalità. 

Nel 2008, ad esempio, la Corte d’Appello di Genova ha imposto a due genitori la rettifica del nome “Venerdì”, modificato d’imperio in “Gregorio” perché «evocava il personaggio romanzesco creato dallo scrittore Daniel Defoe nell’opera “Robinson Crusoe”, una figura umana caratterizzata dalla sudditanza e dall’inferiorità che non raggiungerebbe mai lo stato dell’uomo civilizzato». 

Nel 2012, la Cassazione ha accolto il ricorso di una coppia che aveva chiamato la figlia “Andrea”, dopo che il tribunale di Pistoia aveva imposto ai genitori di modificare il nome in “Giulia Andrea”. 

Nel 2018, il tribunale di Milano ha chiesto la rettifica del nome “Blu” assegnato a una bambina, perché «non può ritenersi attribuibile in modo inequivoco a persona di sesso femminile», mentre nelle stesse ore la Procura di Milano aveva rinunciato a rettificare il nome “Blu” assegnato a un’altra bambina.

Mentre scriviamo non sono noti casi recenti di rettifica che riguardano il nome “Benito”. 

Benito e Adolfo in Italia
Secondo i dati pubblicati da Istat, il nome “Benito” continua a essere scelto dai genitori italiani, seppur in maniera progressivamente minore: dal 1999 al 2020 i “Benito” iscritti all’anagrafe italiana sono stati in tutto 623, di cui appena cinque nell’ultimo anno rilevato. Nello stesso lasso di tempo, i nuovi “Adolfo” sul suolo italiano sono invece stati 261, ma nell’anno 2020 hanno superato i “Benito”, con ben sette nuove nascite.

In conclusione
Tra i siti d’informazione online circola insistentemente una lista dei presunti «nomi vietati in Italia», che include personaggi di fantasia, marchi commerciali e protagonisti della storia. Tra questi ci sarebbero anche i nomi “Benito” e “Adolfo”, in riferimento a Mussolini e Hitler.

Questa lista non trova alcun fondamento nella normativa italiana, che vieta di imporre al bambino «lo stesso nome del padre vivente», «di un fratello o di una sorella viventi», «un cognome come nome» o «nomi ridicoli o vergognosi». In caso di violazione di uno dei divieti, l’ufficiale dello stato civile non potrà impedire la registrazione del nome, ma dovrà trasmettere la notizia al procuratore della Repubblica che, a sua discrezione, potrà attivarsi per chiedere una sentenza di rettifica.

È ciò che in passato è accaduto con alcuni nuovi nati di nome “Venerdì” e “Blu”, ma non esiste traccia di alcuna sentenza di rettifica riguardante i nomi “Benito” e “Adolfo”. Secondo i dati pubblicati da Istat, il due nomi continuano a essere scelti dai genitori italiani, seppur in maniera sempre minore: dal 1999 al 2020 i “Benito” iscritti all’anagrafe in Italia sono stati in tutto 623, gli “Adolfo” 261.

Print Friendly, PDF & Email

Ti è piaciuto l'articolo?

Comments (1)

  • Enrica d'Auria

    Oh. Finalmente qualcuno che lo scrive. Possibile che nessuno di coloro che hanno scritto della fantomatica lista abbia provato a cercare l’articolo di legge che darebbe tali prescrizioni? E che non trovandolo abbia tratto la giusta conclusione che tale articolo si legge non esiste?

    reply

Lascia un commento

× WhatsApp